Il ricongiungimento familiare con i figli maggiorenni residenti all'estero è possibile solo se sono in precarie condizioni di salute e quindi, di conseguenza, “permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita”. Anche se sono del tutto privi di reddito, proprio, del padre o di altri parenti. Lo stabilisce il decreto 5/2007, che ha modificato l'articolo 29 del Testo unico sull'immigrazione, e l'ha ribadito la Corte costituzionale con un'ordinanza del 26 settembre (la n. 35).
La consulta ha respinto un ricorso presentato dal Tribunale di Firenze. Il caso era quello di una signora ucraina, regolarmente soggiornante in Italia, alla quale era stato negato il ricongiungimento con la figlia, residente in Ucraina, che era diventata maggiorenne. La donna aveva dichiarato che la figlia era priva di reddito proprio o di altri parenti che potessero provvedere al suo sostentamento, e aveva quindi presentato ricorso al giudice contro il ministero dell'Interno e il prefetto per il diniego del nulla osta al ricongiungimento. Il tribunale ha così sollevato il dubbio di legittimità costituzionale.
La Consulta ha riaffermato l'inviolabilità del diritto all'unità familiare e “deve ricevere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione e, quindi, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori”. Per quanto riguarda invece i ricongiungimenti con i figli maggiorenni, che si sono allontanati dal nucleo familiare, il legittimo “interesse all'affetto” può essere equilibrato dal legislatore con altri interessi che meritino tutela, “a condizione che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli”.
In conclusione, secondo i giudici della Corte, “non risulta irragionevole consentire il ricongiungimento dei figli maggiorenni nelle sole ipotesi in cui vi sia una situazione di bisogno determinata dall'impossibilità permanente di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, a causa del loro stato di salute”. Pertanto per la Consulta la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze appare infondata.
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