
Con una direttiva del 9 agosto scorso il Ministero dell'Interno garantisce i diritti dello straniero che ha in corso il rinnovo del permesso di soggiorno.
Nel periodo necessario all'amministrazione per portare a termine le procedure di rinnovo lo straniero potrà contare sulla piena legittimità del soggiorno e continuerà a godere dei diritti ad esso connessi, purché ricorrano le seguenti condizioni:
1) la domanda sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni;
2) sia stata verificata la completezza della documentazione;
3) sia stata rilasciata dall'ufficio la relativa ricevuta.
Gli effetti dei diritti esercitati cesseranno in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso.
Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione, - spiega ancora il Viminale - potrà lasciare il territorio dello stato e farvi regolare rientro, alle condizioni più volte reiterate con le circolari del dipartimento di pubblica sicurezza. Il riferimento è ai "rientri col cedolino" autorizzati fino a oggi solo in via eccezionale in occasione delle vacanze estive, natalizie o pasquali. Ora invece chi attende il rinnovo potrà tornare a casa quando vuole, purchè utilizzi per l'uscita e il reingresso in Italia lo stesso valico di frontiera, dove insieme al passaporto si dovrà far timbrare la ricevuta della domanda di rinnovo. Il viaggio non dovrà però prevedere tappe in altri paesi Ue, infatti, conclude il Viminale, "permangono le limitazioni e le condizioni per la circolazione nell'ambito dell'area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale".
Ecco il testo della direttiva
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