martedì, settembre 27, 2011

Lo Stato non può impedire il matrimonio dello straniero solo perché privo del permesso di soggiorno.

La Corte Costituzionale demolisce il divieto di matrimonio degli stranieri irregolari previsto dalla legge sulla sicurezza pubblica n. 94 del 2009. Gli ufficiali dello stato civile non potranno più rifiutare la celebrazione anche se lo straniero è irregolare.


Con sentenza n. 245 depositata ieri la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 116 del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole “nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”.
Il giudizio di legittimità davanti alla Corte era stato promosso due anni fa dal Tribunale di Catania chiamato a giudicare sul ricorso di una coppia italo/marocchina alla quale il 31 agosto 2009 l’ufficiale dello stato civile aveva negato la celebrazione del matrimonio. Il rifiuto era stato motivato con la mancanza di un “documento attestante la regolarità del permesso di soggiorno del cittadino marocchino”, così come previsto dall’art. 116 cod. civ., come novellato dalla legge n. 94 del 2009 nel frattempo entrata in vigore. Infatti prima di quella modifica lo straniero, intenzionato a contrarre matrimonio in Italia, doveva presentare all’ufficiale dello stato civile solo un nulla osta rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese.
Con la sentenza 245 la Corte ha innanzi tutto ricordato che al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l’ingresso e la permanenza di stranieri extracomunitari in Italia. Infatti, ricorda la Consulta, “è certamente vero che la basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero consistente nella circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo, può giustificare un loro diverso trattamento nel godimento di certi diritti, in particolare consentendo l’assoggettamento dello straniero a discipline legislative e amministrative ad hoc, l’individuazione delle quali resta collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali quelli concernenti la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione”. Tuttavia, precisa la Corte, i diritti inviolabili, di cui all’art. 2 Cost., spettano “ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani, di talché la condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi”.
Secondo la Corte Costituzionale sebbene la ratio del divieto di contrarre matrimonio per gli stranieri non in regola con le norme sull’ingresso ed il soggiorno (peraltro collegato con le nuove norme sull’acquisto della cittadinanza) sia quella – legittima – di contrastare i matrimoni di comodo, la misura adottata risulta non proporzionata se si tiene conto del sacrificio imposto alla libertà di contrarre matrimonio non solo degli stranieri ma, in definitiva, anche dei cittadini italiani che intendano coniugarsi con i primi. È infatti evidente – nota la Corte – che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare. Quindi, conclude la Corte, la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, specie ove si consideri che il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti “matrimoni di comodo”.
La Consulta ha poi ricordato che sul tema del diritto fondamentale al matrimonio si è recentemente pronunciata anche la Corte europea dei diritti dell’uomo intervenuta sulla normativa del Regno Unito in tema di capacità matrimoniale degli stranieri (sentenza 14 dicembre 2010, O’Donoghue and Others v. The United Kingdom). Con questa sentenza la Corte europea ha affermato che il margine di apprezzamento riservato agli Stati non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione. Secondo i giudici di Strasburgo, pertanto, la previsione di un divieto generale, senza che sia prevista alcuna indagine riguardo alla genuinità del matrimonio, è lesiva del diritto di cui all’art. 12 della Convenzione, così come – conclude la Corte Costituzionale – lo è in Italia l’art. 116 del codice civile nel richiedere come condizione ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero la prova della regolarità del soggiorno. Infatti il legislatore italiano – lungi dal rendere più agevole le condizioni per l’accertamento del carattere eventualmente “di comodo” del matrimonio di un cittadino con uno straniero – “ ha dato vita, appunto, ad una generale preclusione a contrarre matrimonio a carico di stranieri extracomunitari non regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato”.

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società civile

la società civile è composta da quelle associazioni e movimenti che più o meno spontaneamente intercettano e intensificano la risonanza suscitata nelle sfere private di vita dalle situazioni sociali problematiche, per poi trasmettere questa risonanza, amplificata, alla sfera politica. il nucleo della società civile è costituito da una rete associativa che istituzionalizza - nel quadro di una "messa in scena" di sfere pubbliche - discorsi miranti a risolvere questioni d'interesse generale... una vitale società civile può svilupparsi solo nel contesto di una cultura politica liberale, nonchè sulla base di un'intatta sfera privata. essa può dunque fiorire solo in un mondo di vita già razionalizzato. in caso diverso sorgono dei movimenti populistici che difendono alla cieca le tradizioni ossificate d'un modo di vita minacciato dalla modernizzazione capitalistica.
(j. habermas)