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venerdì, maggio 16, 2008

Ho una badante irregolare. Cosa rischio?

La legge italiana prevede espressamente delle sanzioni, penali e amministrative, per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno.
L’articolo 22, comma 12 del Decreto Legislativo 286/98 (Testo Unico Immigrazione) prevede, infatti, che: “Il datore che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.
Alle sanzioni previste dalla normativa sull’immigrazione, si devono aggiungere poi le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi retributivi e contributivi, in applicazione dell’articolo 2126 del codice civile, che garantisce il diritto del lavoratore alla retribuzione per il lavoro eseguito, anche senza un’assunzione regolare. Se a seguito di controlli svolti durante un’ispezione, le autorità competenti trovano alle dipendenze dei lavoratori stranieri clandestini, scatta quindi a carico del datore di lavoro una denuncia penale.
In seguito si instaura un procedimento penale che si può concludere, se si accerta la responsabilità del datore di lavoro, con una condanna assoggettata alla pena dell'arresto da tre mesi ad un anno. Tuttavia, se l’imputato è incensurato gli si possono riconoscere le attenuanti generiche o la sospensione condizionale della pena.
In realtà, il discorso è un altro: sebbene sia chiara la volontà punitiva della legge, nei fatti è realisticamente difficile che tale tipo di reato venga frequentemente contestato e questo perché, almeno per quello che riguarda il lavoro domestico, si “consuma” tra le mura domestiche. Sicuramente il lavoratore in nero non sporgerà mai una denuncia contro il proprio datore di lavoro esponendosi così al rischio di essere espulso dal territorio italiano e nei fatti, questo si traduce, in una limitata quantità di sentenze di condanna in proporzione al numero di lavoratori domestici impiegati (basta tener presente il numero di domande presentate in occasione dei flussi 2006/2007).

venerdì, ottobre 26, 2007

Iscrizione anagrafica cittadini UE: costi

I cittadini dell'Unione Europea che vogliono rimanere per più di tre mesi in Italia devono sborsare quasi 30 euro in tasse. Un bollo da 14,62 serve per chiedere al Comune l'iscrizione anagrafica, un altro dello stesso valore per farsi consegnare il relativo attestato. Nessuno sconto anche per chi, in Italia regolarmente da almeno cinque anni, ha maturato il diritto per chiedere un attestato di soggiorno permanente.
La cattiva notizia arriva dal Ministero dell'Interno, che pure aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate se non fosse possibile esentare dall'imposta di bollo i comunitari che si iscrivono al Comune secondo la legge entrata in vigore lo scorso aprile. Il Viminale faceva ad esempio notare che per i familiari extracomunitari dei cittadini Ue è già previsto dal testo il rilascio gratuito della carta di soggiorno. L'Agenzia delle Entrate ha scelto però un'interpretazione rigida, spiegando che un'eventuale esenzione dalla tassa andava specificata nella legge. Quanto poi ai familiari extraue, il fatto che il rilascio della carta sia "gratuito" vuol dire solo che non devono pagare il servizio, ma anche in questo caso il bollo è necessario.

venerdì, ottobre 19, 2007

Ministero della Salute : indicazioni per studenti stranieri

Il Ministero della Salute ha fornito indicazioni per l’iscrizione al Servizio sanitario di cittadini stranieri in Italia per motivi di studio.
SOGGIORNI BREVI PER STUDIO
Gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di studio per un periodo inferiore a tre mesi possono chiedere l’iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale successivamente al loro ingresso presentando la copia della dichiarazione di presenza rilasciata all’autorità di frontiera o al questore, quale titolo sufficiente per soggiorno in Italia per periodi brevi ai sensi della legge n. 68 del 2007.
SOGGIORNI LUNGHI PER STUDIO
Per quanto riguarda gli studenti che soggiornano in Italia per periodi superiori a tre mesi, nella nota del ministero si ricorda che, in alternativa alla polizza di assicurazione privata, l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario può costituire documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria necessari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio. La conservazione dell’iscrizione volontaria al Servizio sanitario, previo il pagamento del contributo, viene prevista anche nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio.

mercoledì, ottobre 03, 2007

Diritto di soggiorno: le nuove regole per i comunitari e i loro familiari

ROMA - Il diritto di ingresso e soggiorno nel territorio italiano da parte di cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari è attualmente regolato dal D.Lgs. n.30/07, attuativo della direttiva europea 2004/38/CE, entrato in vigore lo scorso 11 aprile. Abrogativo di tutte le disposizioni precendenti, tale decreto disciplina pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, aventi cioè la cittadinanza di uno Stato Membro dell'Unione Europea, all'interno del territorio italiano e dei familiari, anche se cittadini extracomunitari.Ogni cittadino comunitario che risiede sul territorio nazionale gode dello stesso trattamento previsto per i cittadini italiani e tale beneficio si estende anche ai familiari extracomunitari, che siano titolari del diritto di soggiorno.
Quali familiari?
Ai fini del riconoscimento dei diritti in materia d'ingresso e soggiorno sono considerati familiari del cittadino comunitario: - il coniuge;- il partner che abbia contratto un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato Membro equiparata dalla legge italiana ad un matrimonio; - i figli del cittadino comunitario o del coniuge (o del patner) di età inferiore a 21 anni o a carico; - gli ascendenti diretti a carico del cittadino comunitario o del coniuge (o del patner). - L'ingresso degli altri familiari non rientranti nelle categorie suddette, ma comunque a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel Paese di provenienza, oppure del patner con cui il cittadino comunitario possa dimostrare una relazione stabile attraverso una certificazione rilasciata dallo Stato Membro d'appartenenza, deve essere agevolato.
L'ingresso nel territorio nazionale
Il cittadino comunitario e i familiari comunitari, al fine del loro ingresso, devono essere in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio. I familiari extraUe devono invece, oltre ad avere un passaporto in corso di validità, possedere un visto di ingresso nei casi in cui questo è richiesto che deve essere rilasciato gratuitamente e con priorità. Nel caso in cui il cittadino comunitario o i suoi familiari siano sprovvisti dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, lo Stato italiano non può disporre il respingimento se entro 24 ore gli interessati fanno pervenire i documenti mancanti o idonea documentazione comprovante la titolarità del diritto di libera circolazione.
Soggiorno inferiore a tre mesi
Per soggiorni inferiori a tre mesi non sono previste condizioni o formalità: è sufficiente che i cittadini dell'Ue e i familiari comunitari siano in possesso del documento di identità valido per l'espatrio. Questo vale anche per i familiari extracomunitari che devono avere, qualora richiesto, anche il visto di ingresso.
Soggiorno superiore a tre mesi
Il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi è riconosciuto solo al:
- Lavoratore subordinato o autonomo.
- Studente iscritto presso un istituto pubblico o riconosciuto dallo Stato per la frequenza di un corso di studi o di formazione professionale che dispone di risorse economiche sufficienti per sé stesso e per i propri familiari e possiede un'assicurazione sanitaria che copre tutti i rischi nel territorio nazionale;
- cittadino comunitario che dispone di risorse economiche sufficienti per sé stesso e per i propri familiari e possiede un'assicurazione sanitaria che copre tutti i rischi nel territorio nazionale (residenza elettiva);
Per la quantificazione delle risorse sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente in euro 5.061,68 per il 2007 tenendo anche conto del numero delle persone conviventi con il cittadino comunitario. Il diritto di soggiorno è, in questi casi, riconosciuto anche ai familiari che abbiano fatto ingresso o abbiano raggiunto il cittadino comunitario nel territorio italiano. Nel caso in cui il cittadino comunitario lavoratore:
-subisca un infortunio o una malattia che lo renda inabile al lavoro;
-versi in uno stato di disoccupazione dopo aver lavorato per oltre un anno in Italia, e risulti iscritto presso le liste tenute dal Centro per l'Impiego, ovvero abbia reso la dichiarazione di disponibilità all'assunzione;
-successivamente alla scadenza del contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno risulti disoccupato ma iscritto presso le liste del Centro per l'Impiego;
-segua un corso di formazione professionale comunque non perde il diritto al soggiorno.
Contro i provvedimenti di rifiuto o di revoca del diritto di soggiorno è previsto il ricorso presso il Tribunale civile del luogo di dimora del richiedente.
Quali formalità amministrative?
AL COMUNE
Al cittadino comunitario che soggiorni in Italia per un periodo superiore di tre mesi si applicano le norme sul regolamento anagrafico della popolazione residente, a parità dei cittadini italiani.
Iscrizione anagrafica:
Per un soggiorno superiore a tre mesi, il cittadino comunitario è tenuto a richiedere l'iscrizione anagrafica, presso il comune di dimora presentando la documentazione attestante:
-l'attività lavorativa subordinata o autonoma (nel caso di comunitario lavoratore);
-l'iscrizione presso una scuola pubblica o privata paritaria (nel caso di comunitario studente);
-risorse economiche sufficienti al sostentamento proprio e dei propri familiari (es. buste paghe, estratti conti bancari, rendite);
-la copertura sanitaria;
Attenzione!! La dimostrazione relativa al possesso di delle risorse economiche sufficiente può, inoltre, essere fornita attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.Anche i familiari dei cittadini Ue che decidono di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi devono richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di dimora presentando:
- passaporto o documento di identità validi, nonché il visto di ingresso quando richiesto nel caso di familiari extracomunitari;- la documentazione attestante la parentela e la situazione di familiare a carico (riguardo a quest'ultima situazione è ammessa la dichiarazione sostitutiva);
- l'attestazione della richiesta d'iscrizione anagrafica presentata dal cittadino comunitario può essere omessa, poiché presente già agli atti del Comune stesso.
Iscrizione anagrafica familiari extraUe
I familiari extraUe prima di richiedere l'iscrizione anagrafica devono presentare richiesta di rilascio della Carta di soggiorno in Questura e solo dopo aver ottenuto tale Carta possono procedere all'iscrizione presso il Comune. E' comunque possibile presentare la richiesta al Comune prima dell'ottenimento della Carta di soggiorno ma la procedura di iscrizione verrà ultimata solo a seguito del rilascio del titolo di soggiorno da parte della Questura. Rilascio della ricevuta di iscrizione
Il Comune deve rilasciare immediatamente un'attestazione che contenga l'indicazione del nome del richiedente e del luogo di dimora. Le richieste di iscrizioni anagrafiche presentate dai familiari extracomunitari sono trasmesse a cura degli uffici comunali alla Questura competente per territorio.
IN QUESTURA
I cittadini comunitari e i familiari aventi la cittadinanza di uno Stato Membro dell'Unione europea una volta richiesta l'iscrizione anagrafica al Comune non devono più recarsi in Questura per chiedere la Carta di soggiorno Ce, abolita dalla legge italiana a seguito del recepimento della direttiva comunitaria.
Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione
Solo i familiari di cittadinanza extracomunitaria sono tenuti a recarsi in Questura competente per territorio di residenza per richiedere la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione" che verrà redatta secondo un particolare modello stabilito dal Ministero dell'Interno entro la fine dell'anno. Fino a tale momento i familiari extraUe dovranno richiedere il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente, ossia il "Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo", che ha recentemente sostituito la Carta di Soggiorno CE, direttamente in Questura o tramite la procedura Poste (utilizzando il kit con banda gialla).All'atto della richiesta della Carta di soggiorno di familiare, il cittadino dovrà presentare:- passaporto o documento equivalente con visto di ingresso qualora richiesto,- 4 foto formato tessera- la documentazione attestante la parentela e la situazione di familiare a carico;- l'attestazione della richiesta d'iscrizione anagrafica presentata dal cittadino comunitarioLa carta così rilasciata avrà una durata di cinque anni dal momento del rilascio. Il titolare potrà assentarsi temporaneamente dal territorio italiano ma per periodi non superiori a sei mesi l'anno. Solo in caso di assenze dovute per l'assolvimento di obblighi militari, o per rilevanti motivi documentabili, quali ad esempio malattia, gravidanza o trasferte per motivi lavorativi, sono ammesse assenze fino a dodici mesi consecutivi.
Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari
Il diritto di soggiorno acquisito dal familiare si conserva nel caso di partenza del cittadino comunitario, di decesso o di scioglimento del matrimonio solo a certe condizioni.
UE
In tutti i casi i familiari Ue possono continuare a soggiornare in Italia purchè abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente oppure abbiano un lavoro o siano iscritti ad un corso di studio.
EXTRA UE
In caso di decesso il familiare extraUe del cittadino comunitario può rimanere sul territorio italiano solo se vi ha soggiornato per almeno un anno prima del decesso e comunque se ha acquisito il diritto di soggiorno permanente (ha soggiornato per cinque anni continuativi nel territorio nazionale), a meno che disponga di risorse economiche sufficienti al sostentamento derivanti anche da l'esercizio di un'attività lavorativa e di una copertura sanitaria. Solo se si tratta di figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dalla loro cittadinanza, se i figli seguono un corso di studio, possono rimanere fino al termine di questi. In caso di divorzio o annullamento del matrimonio rimane il diritto di soggiorno in capo al familiare extraUE solo se questi ha acquisito il diritto al soggiorno permanente ovvero se:- il matrimonio è durato almeno tre anni e almeno uno di questi sia stato trascorso nel territorio italiano;- il coniuge straniero ha ottenuto l'affidamento dei figli o beneficia nei loro confronti di un diritto di visita; - il familiare sia coinvolto quale parte offesa in un procedimento penale per reati commessi all'interno dell'ambito familiare.Conversione della carta di soggiorno di familiare in permesso di soggiornoNei casi di partenza o decesso del cittadino comunitario, quando manca il requisito del soggiorno annuale oppure nei casi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il familiare può chiedere la conversione della carta di soggiorno in un autonomo permesso di soggiorno.
Diritto di soggiorno permanente
Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.Pur non avendo raggiunto il periodo di soggiorno quinquennale, spetta il diritto di soggiorno al - cittadino comunitario che, dopo aver cessato l'attività lavorativa, ha raggiunto l'età per percepire la pensione di vecchiaia (o comunque ha 60 anni di età) o il pensionamento anticipato, sempre che soggiorni in Italia da almeno tre anni e nell'ultimo anno abbia esercitato un'attività lavorativa;- cittadino comunitario, soggiornante da oltre due anni, che a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, ha cessato di esercitare l'attività professionale. Se per l'infortunio o la malattia professionale, connessi al lavoro svolto in precedenza al riconoscimento della incapacità, il cittadino comunitario percepisce una rendita da un'istituzione statale, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno.- lavoratore comunitario che, dopo aver soggiornato e lavorato per oltre tre anni nel territorio nazionale, lavori in un altro Stato Membro, pur continuando a risedere nel territorio nazionale. Il diritto di soggiorno permanente viene meno, in ogni caso, per assenze di oltre due anni consecutivi dal territorio nazionale.
Come si attesta il diritto di soggiorno permanente?
AL COMUNE
Il cittadino che ha maturato le condizioni di acquisto del diritto di soggiorno permanente deve presentare una richiesta, producendo idonea documentazione comprovante le condizioni che hanno permesso l'acquisto di tale diritto, presso gli uffici del Comune di residenza.Il Comune deve rilasciargli, entro 30 giorni, un attestato che certifichi la condizione di titolarità del diritto di soggiorno permanente che può essere sostituito anche da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica.
Diritto di soggiorno permanente dei familiari
Lo stesso diritto di soggiorno permanente è riconosciuto ai familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che hanno soggiornato per lo stesso periodo richiesto dalla legge nel territorio nazionale (5, 3 o 2 anni) unitamente al cittadino dell'Unione.Se il lavoratore comunitario muore prima di aver acquisito il diritto di soggiorno permanente i familiari possono comunque acquisire il medesimo diritto solo se il familiare deceduto soggiornava in Italia da almeno due anni; oppure se il decesso è stato causato da un infortunio o da una malattia professionale connessa all'esercizio dell'attività lavorativa; oppure se il coniuge a seguito del matrimonio con il cittadino dell'Unione Europea ha perso la cittadinanza italiana.
Come si attesta il diritto di soggiorno permanente per i familiari extraUe?
IN QUESTURA
I familiari, prima della scadenza della Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, devono invece richiedere in questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei", che deve essere rilasciata entro 90 giorni.
L'allontanamento dal territorio nazionale
L'ingresso e il soggiorno del cittadino comunitario e dei familiari può essere limitato da parte dello Stato italiano solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, e deve tener conto della durata del soggiorno in Italia, della situazione familiare ed economica e dell'integrazione sociale e culturale. In caso di allontanamento, il provvedimento, adottato dal Ministero dell'Interno, deve essere motivato e tradotto nella lingua comprensibile al destinatario e contiene, oltre un termine per l'uscita dal territorio nazionale, un divieto di reingresso per un periodo massimo di tre anni. Se il cittadino allontanato si trattiene nel territorio può essere disposto l'allontanamento coattivo mentre se, dopo essersi allontanato rientra nel territorio, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con un ammenda da euro 500 a euro 5000 (ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato). L'allontanamento può essere adottato anche quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno ed in questi casi è disposto dal Prefetto con atto motivato. Tale provvedimento non può contenere però un divieto di reingresso nel territorio nazionale.
Regime transitorio
-I cittadini comunitari che prima dell'entrata in vigore del decreto legge che ha sostituito al rilascio della carta di soggiorno l'iscrizione anagrafica (11 aprile scorso) sono in possesso della carta di soggiorno Ce e risultano già iscritti nei registri della popolazione residente, non hanno alcun obbligo di presentarsi presso il Comune per richiedere l'iscrizione anagrafica, almeno fino alla scadenza della carta.- I cittadini comunitari che hanno richiesto, prima di tale data, la carta di soggiorno direttamente alla Questura o tramite la procedura postale con il kit a banda gialla, sono ancora in attesa di una risposta, devono obbligatoriamente recarsi in Comune per richiedere l'iscrizione anagrafica.E' sufficiente produrre al posto della documentazione richiesta, la ricevuta di presentazione dell'istanza alla Questura (il c.d. cedolino) o alle Poste (l'assicurata) e una autocertificazione in merito al possesso delle condizioni richieste dal decreto per il riconoscimento del diritto di soggiorno.
(23 aprile 2007)

lunedì, ottobre 01, 2007

Flussi 2006, sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro: chiarimenti

Questa questione riguarda quanti stanno lentamente giungendo in Italia in base alle procedure di autorizzazione all’ingresso attuate con il noto sistema delle quote. In altre parole, coloro che, utilizzando il cosiddetto decreto flussi, gradualmente e lentamente stanno entrando in Italia ed hanno il consueto adempimento previsto di doversi presentare entro gli otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale presso lo Sportello Unico per stipulare, con il datore di lavoro che a suo tempo aveva richiesto l’autorizzazione all’assunzione, il contratto di soggiorno. Sempre secondo la prassi, regolata dalle circolari ministeriali, il lavoratore interessato al rilascio del permesso di soggiorno otterrà dallo Sportello Unico una apposita modulistica, stampata presso lo stesso ufficio, di richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro. Quella richiesta dovrà inoltrarla tramite la posta, con la nota procedura di rilascio-rinnovo dei permessi di soggiorno, ma, è già stato precisato con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2006, in possesso di quella ricevuta potrà subito iniziare a lavorare in regola.
Fin qui è ormai tutto chiaro, ma un problema che si pone per una gran numero di lavoratori che giungono in Italia attraverso il decreto flussi è quello della sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro a perfezionare il rapporto di lavoro per il quale aveva presentato domanda. Questo può avvenire per diverse ragioni, la prima delle quali legata ai lunghi tempi trascorsi tra il momento effettivo di arrivo in base al decreto flussi e il momento della presentazione della richiesta di autorizzazione all’assunzione da parte del candidato datore di lavoro, presentata a partire dal 14 marzo 2006. Si pensi che a Roma le procedure di utilizzo delle quote 2006 iniziate il 14.03.2006 sono state concluse ad oggi solo nel 57% dei casi! E’ evidente che, trascorso questo lungo periodo di tempo, le condizioni di disponibilità per l’assunzione possono essersi modificate.
Ad esempio può succedere che il candidato all’assistenza da parte delle badanti, il cosiddetto badato, sia deceduto per cause naturali o altre. In questo caso, di morte del badato, il Ministero dell’Interno aveva già dato delle disposizioni con la circolare n. 2570 del 7 luglio 2006, come pure nel caso di totale cessazione dell’attività aziendale. In questi casi, il Ministero dell’Interno, aveva riconosciuto la possibilità di sostituire il datore di lavoro, cioè di salvare la procedura avviata, e quindi il visto d’ingresso per lavoro già rilasciato, consentendo al lavoratore giunto in Italia, con il visto d’ingresso per lavoro, di trovare qui un nuovo datore di lavoro per attuare il cosiddetto “subentro” e di ottenere, in funzione del nuovo rapporto di lavoro effettivamente instaurato, un permesso di soggiorno per lavoro.
Poiché nel caso del decreto flussi del 2006 abbiamo un tempo di attesa intollerabile il Ministero dell’Interno, oltre a chiarire la possibilità di sostituire il datore di lavoro nel caso di morte del badato e nel caso di cessazione dell’attività aziendale, ha provveduto con la circolare del 20 agosto 2007 scorso a dare dei chiarimenti interpretativi che contengono delle indicazioni più favorevoli rispetto al passato per chi nel frattempo ha perso l’opportunità di lavoro.
La circolare del Ministero dell’Interno 20 agosto 2007 tratta l’ipotesi di datori di lavoro che sono divenuti indisponibili all’assunzione per ragioni che non vengono precisate e che potrebbero essere di diversa natura:
- riduzione delle attività aziendale, quindi il caso di una azienda che aveva chiesto al tempo del decreto flussi l’autorizzazione ad assumere uno o più lavoratori e che poi in seguito al trascorrere del tempo non ha più esigenza di personale (pur non avendo cessato la propria attività);
- valutazioni di opportunità, per una azienda che ha trovato un lavoratore che gli sembra più capace, più adatto alle mansioni aziendali, o che risponde meglio alle esigenze di quel momento;
- esigenze temporali, nel caso in cui, non potendo attendere molto tempo, l’azienda abbia assunto un’altra persona reperita sul mercato del lavoro italiano.
Non è rilevante, ai fini della possibilità di salvare la procedura amministrativa già avviata, il fatto che il datore di lavoro abbia più o meno giustificatamene deciso di non assumere più il lavoratore.
Il carattere giustificato o meno della decisione assunta dal datore di lavoro che non assume più è semmai rilevante ai fini civilistici, cioè dal punto di vista della possibilità del lavoratore di chiedere il risarcimento dei danni nel caso in cui il datore di lavoro avesse deciso, senza alcuna valida motivazione, di revocare la propria disponibilità all’assunzione e ciò desse luogo quindi a un danno ingiusto che il lavoratore si trovi a dover subire.
Ma a prescindere dal fatto che risulti o meno giustificata la scelta del datore di lavoro, la circolare del Ministero dell’Interno 20 agosto 2007 permette di salvare la procedura e di salvare il permesso di soggiorno che si potrà comunque chiedere trovando un nuovo datore di lavoro. La circolare prende in esame questa ipotesi ma non specifica come dovrà essere dimostrata l’indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro. Si fa riferimento alla possibilità di richiedere il rilascio del primo permesso di soggiorno da parte del lavoratore giunto con il decreto flussi in Italia, a fronte di una apposita attestazione rilasciata dallo Sportello Unico dalla quale risulti che il datore di lavoro originario non formalizza o non è più disponibile a formalizzare il rapporto di lavoro per indisponibilità non meglio precisata.
Con questa attestazione degli Sportelli Unici andrà presentata, attraverso la procedura postale, la richiesta di rilascio di primo permesso di soggiorno, con la quale si auspica sia comunque riconosciuto il diritto di lavorare regolarmente anche nei tempi del rilascio di questo primo permesso.
La circolare infatti prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non quindi per lavoro, in quanto il permesso è richiesto senza avere ancora una occupazione regolare. In mancanza di specifici chiarimenti ministeriali gli uffici periferici non sanno al momento dare indicazioni circa la possibilità o meno di avviare una regolare attività lavorativa mentre si attende ancora il rilascio del (primo) permesso di soggiorno per attesa occupazione, ovvero avvalendosi della ricevuta di inoltro della domanda in posta. Se si tiene conto dei condivisibili principi affermati nelle circolari sopraccitate, non si vede per quale ragione dovrebbe essere negata la possibilità di iniziare a lavorare (comunque previa stipula ed inoltro allo Sportello unico del contratto di soggiorno da parte del nuovo datore di lavoro), tuttavia è purtroppo fin troppo facile prevedere che la maggior parte dei funzionari preposti sarà portata – nel dubbio - a non riconoscere tale possibilità adducendo la necessità di attendere apposite istruzioni dall’alto.
Come si potrà dimostrare questa indisponibilità del datore di lavoro? Se il datore di lavoro è comunque una persona che si comporta correttamente e non fa difficoltà a rilasciare una propria dichiarazione in questo caso le cose dovrebbero essere più semplici. Si potrà immaginare, anche perché questo non è scritto nella circolare, che il datore di lavoro debba presentarsi presso lo Sportello Unico, come avrebbe dovuto presentarsi per firmare il contratto di soggiorno, per dichiarare che non è disponibile per ragioni varie a firmare il contratto di lavoro e ad assumere il lavoratore.
Questo caso potrebbe però non realizzarsi. Potrebbe infatti accadere che il datore di lavoro non sia disponibile a presentarsi fisicamente presso lo Sportello Unico, per diversi motivi, e che sia disposto a rilasciare soltanto una propria dichiarazione al lavoratore, perché poi si arrangi da solo per perfezionare questi adempimenti. Ammesso che il datore di lavoro sia disponibile a rilasciare una dichiarazione al lavoratore che si farà poi carico di farla pervenire allo Sportello Unico, con copia del documento di identità dello stesso datore di lavoro o candidato tale, la circolare non spiega se, in questo caso, si possa comunque constatare l’indisponibilità, senza quindi la necessità della presenza fisica del datore di lavoro presso lo Sportello Unico. Una ipotesi ancor più ostica, ma non per questo meno probabile, è quella del datore di lavoro che, avendo cambiato idea e non avendo più interesse ad assumere il lavoratore straniero, si renda irreperibile o totalmente indisponibile, anche se reperibile, a rilasciare qualsiasi dichiarazione, non solo presso la sede dello Sportello Unico ma in ogni altra forma. In questo caso lo Sportello unico come può accertare la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro? Gli Sportelli Unici rilasceranno o meno l’attestazione per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione? Anche su questo purtroppo il Ministero dell’Interno non fornisce precisazioni ulteriori.
Se si dovesse immaginare un accertamento disposto dallo Sportello Unico, per esempio sotto la forma di un accertamento ispettivo, questo richiederebbe tempi lunghi e una attività burocratica intensa, sproporzionata e troppo lenta rispetto alla ristretta tempistica che il lavoratore ha a disposizione. Il lavoratore deve presentare i documenti in tempi brevi poiché il datore di lavoro originariamente interessato alla sua assunzione non è più disponibile e quindi si trova senza lavoro, senza stipendio e dovrà superare in tempi brevi questa fase amministrativa al fine di procurarsi una fonte di reddito e di sostentamento, con almeno la ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per poter stipulare un contratto (sempre che gli sia consentito!).
In mancanza, come allo stato attuale, di precise indicazioni ministeriali ci si può aspettare che vi sia un comportamento disomogeneo per ogni singolo Sportello Unico. C’è da sperare che associazioni e organizzazioni sindacali provvedano a sensibilizzare sul territorio gli uffici e i funzionari degli Sportelli Unici per avere al più presto indicazioni chiare da poter divulgare tra gli interessati. Inoltre ci si chiede quale situazione incontrerà il lavoratore, nel mentre si accerta l’indisponibilità sopravvenuta dell’originario datore di lavoro, qualora abbia già trovato un nuovo datore di lavoro disposto ad assumerlo. Perché dovrebbe chiedere un permesso per attesa occupazione quando potrebbe chiedere direttamente un premesso di soggiorno per lavoro? La differenza è sostanziale perché il permesso di soggiorno per attesa occupazione ha una durata massima di sei mesi, e, vista la lentezza della procedura postale, una volta rilasciato avrà davanti a sé una durata di validità molto breve. Il lavoratore dovrebbe quindi chiedere nuovamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro con ulteriore attesa e con ulteriore spesa di 70€. Se quindi il lavoratore ha già disponibilità di un nuovo lavoro perché non dare la possibilità di richiedere fin da subito un permesso per lavoro? Nel caso di morte del badato o di cessazione di attività aziendale il Ministero dell’Interno con la circolare del 7 luglio 2006 ammetteva la diretta sostituzione del datore di lavoro, il cosiddetto “subentro”, già nella fase del primo ingresso del lavoratore, con rilascio di permesso per motivi di lavoro. Non vi è alcun motivo per il quale non si debba e non si possa procedere in questo modo anche per questa ipotesi, consentendo al lavoratore che abbia trovato un datore di lavoro disposto ad assumerlo di presentare direttamente la richiesta per il rilascio di permesso per lavoro.
Le indicazioni ministeriali finora impartite con la circolare del 20 agosto scorso, non sono quindi chiare e necessitano ulteriori specificazioni. Comunque, pur nella difficoltà della applicazione, queste nuove indicazioni hanno un valore positivo poiché tendono a consentire una vita lecita e il mantenimento di una presenza regolare a chi, dopo lunga attesa e grandi sforzi, ha percorso la procedura del Decreto Flussi. E’ davvero paradossale che anche quando c’è la volontà politica di sbloccare le situazioni, come in questo caso, l’alta burocrazia sembra attuare controvoglia le indicazioni ricevute.

Ricongiungimento famigliare con figli maggiorenni

Il ricongiungimento familiare con i figli maggiorenni residenti all'estero è possibile solo se sono in precarie condizioni di salute e quindi, di conseguenza, “permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita”. Anche se sono del tutto privi di reddito, proprio, del padre o di altri parenti. Lo stabilisce il decreto 5/2007, che ha modificato l'articolo 29 del Testo unico sull'immigrazione, e l'ha ribadito la Corte costituzionale con un'ordinanza del 26 settembre (la n. 35).
La consulta ha respinto un ricorso presentato dal Tribunale di Firenze. Il caso era quello di una signora ucraina, regolarmente soggiornante in Italia, alla quale era stato negato il ricongiungimento con la figlia, residente in Ucraina, che era diventata maggiorenne. La donna aveva dichiarato che la figlia era priva di reddito proprio o di altri parenti che potessero provvedere al suo sostentamento, e aveva quindi presentato ricorso al giudice contro il ministero dell'Interno e il prefetto per il diniego del nulla osta al ricongiungimento. Il tribunale ha così sollevato il dubbio di legittimità costituzionale.
La Consulta ha riaffermato l'inviolabilità del diritto all'unità familiare e “deve ricevere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione e, quindi, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori”. Per quanto riguarda invece i ricongiungimenti con i figli maggiorenni, che si sono allontanati dal nucleo familiare, il legittimo “interesse all'affetto” può essere equilibrato dal legislatore con altri interessi che meritino tutela, “a condizione che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli”.
In conclusione, secondo i giudici della Corte, “non risulta irragionevole consentire il ricongiungimento dei figli maggiorenni nelle sole ipotesi in cui vi sia una situazione di bisogno determinata dall'impossibilità permanente di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, a causa del loro stato di salute”. Pertanto per la Consulta la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze appare infondata.

Patente anche per chi è in attesa di primo permesso di soggiorno: chiarimenti

OGGETTO: Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di primo rilascio o di rinnovo – Direttive Ministro dell’Interno del 5 agosto 2006 e 20 febbraio 2007- Rilascio documenti di guida e di circolazione.

In data 20 febbraio 2007, il Ministro dell’Interno ha emanato una nuova direttiva in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rispetto alla quale sono giunte a questa sede numerose richieste di chiarimento.
Si ritiene pertanto opportuno riproporre il testo della circolare 33915/1.2 del 20 settembre 2006 (diramata in attuazione della direttiva del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2006 e contenente istruzioni operative in tema di rilascio dei documenti di circolazione e di guida in capo ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo) al quale sono state apportate le necessarie integrazioni (evidenziate in grassetto) alla luce della richiamata direttiva 20 febbraio 2007, anche al fine di agevolare la lettura delle vigenti disposizioni che concernono l’accesso dei cittadini extracomunitari ai sevizi di motorizzazione.
Nella modifica della circolare 33915/1.2 del 20 settembre 2006 si è altresì tenuto conto del monitoraggio condotto sull’impatto delle nuove modalità di rinnovo dei permessi di soggiorno sulle procedure di motorizzazione.
A tale ultimo riguardo, si è avuto modo di registrare, in particolare, che le ricevute postali, attestanti la presentazione delle istanze alle competenti Autorità di P.S., vengono redatte utilizzando una modulistica non standardizzata che spesso induce a dubbi interpretativi .
Questo Dipartimento ha già da tempo provveduto a segnalare la questione al Ministero dell’Interno e, tuttavia, non sono finora pervenuti i richiesti chiarimenti.
In ogni caso, occorre tener presente che il rispetto dei termini imposti dalle richiamate direttive per la presentazione delle domande, nonché gli altri requisiti soggettivi richiesti, attengono esclusivamente ai procedimenti di primo rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno, che sono di esclusiva competenza delle Questure e, pertanto, non necessitano di ulteriori controlli da parte degli UMC.
Sarà compito delle Autorità di P.S. provvedere, ove ricorra il caso, al ritiro dei documenti di guida o di circolazione in capo ai cittadini extracomunitari che risultino non possedere i requisiti di legge per il rilascio od il rinnovo dei permessi di soggiorno.

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Sono giunte a questa sede richieste di chiarimenti in ordine alla Direttiva del 5 agosto 2006 adottata dal Ministro dell’Interno in tema di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, tenuto conto delle istruzioni già impartite da questo Dipartimento con circolare prot. n. 1687/M352 del 20 marzo 2006.
Al riguardo, poiché la predetta circolare è stata adottata a seguito di specifici chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno e da quest’ultimo espressamente approvata, si è provveduto ad interessare la medesima Amministrazione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una eventuale modifica della circolare stessa.
Il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006.
Sono altresì giunte a questa sede richieste di chiarimento in ordine alla portata applicativa della ulteriore direttiva adottata dal Ministro dell’interno in data 20 febbraio 2007, concernente i diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Tenuto conto che quest’ultima direttiva richiama, nel preambolo, anche la circolare prot. n. 33915/1.2 del 20 settembre 2006, che la presente circolare intende interamente sostituire, diramata da questo Dipartimento in attuazione della richiamata direttiva del 5 agosto 2006, non sussistono dubbi interpretativi circa la possibilità di rilasciare documenti di guida e di circolazione anche in capo ai cittadini extracomunitari che siano in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Conseguentemente, si richiama l’attenzione degli Uffici in indirizzo sulla puntuale osservanza delle seguenti istruzioni.

La ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa l’ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
3. del rinnovo di validità e dell’aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
6. l’aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione.

Al riguardo, si evidenzia che non formano oggetto di verifica da parte di codesti Uffici:
- la circostanza che la richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale;
- che il cittadino extracomunitario abbia sottoscritto il contratto di soggiorno e che sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione:
- che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno ovvero entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso.
Il possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce l’unica ed esclusiva condizione che gli UMC sono tenuti ad accertare.
Conseguentemente, appare sufficiente che vengano trattenuti agli atti, oltre alla fotocopia del documento di identità o di riconoscimento, come del resto già in uso, la fotocopia:
- della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
- della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno unitamente alla fotocopia di quest’ultimo (ciò si rende necessario nei casi in cui il permesso di soggiorno sia già scaduto; in caso contrario, ovviamente, sarà acquisita agli atti solo la fotocopia del permesso di soggiorno ancora in corso di validità).
La circolare prot. n. 1687/M352 del 20 marzo 2006 e la circolare 33915/1.2 del 20 settembre 2006 sono abrogate.
Resta fermo, in ogni caso, che continueranno a non essere più accettate le semplici ricevute di prenotazione per la presentazione delle istanze di primo rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno.
La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet http://www.infrastrutturetrasporti.it/.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)

lunedì, agosto 06, 2007

Cedolino valido anche negli scali UE

Con la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciata dall'ufficio postale dovrebbe, d'ora in poi, essere possibile passare da altri Paesi Schengen (ma solo dagli aeroporti). La notizia è contenuta in un resoconto, pubblicato sul sito della Uil, dell'incontro avvenuto in questi giorni fra il sottosegretario Marcella Lucidi e i sindacati confederali. Secondo Uil, "il Viminale ha richiesto alla Commissione europea di riconoscere la validità di questo documento insieme a passaporto e copia del permesso scaduto. La Ce ha accettato".
Potrebbe esserci un'ottima notizia per i circa 800mila immigrati che negli ultimi mesi hanno chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e sono in attesa di risposta. E soprattutto per chi, proprio in questi giorni, si sta preparando a partire per trascorrere le vacanze in patria. Sembra infatti che il governo italiano abbia finalmente ottenuto dall'Unione europea il riconoscimento della validità del “cedolino” (o ricevuta postale di rinnovo del permesso) come documento che consente di spostarsi anche all'interno dello spazio Schengen.
La notizia è contenuta nel resoconto, pubblicato sul sito della Uil, dell'incontro avvenuto il 2 agosto fra il sottosegretario all'Interno Marcella Lucidi e i sindacati confederali. Nella relazione si legge testualmente: “Il Viminale ha richiesto alla Commissione europea di riconoscere la validità di questo documento (la ricevuta delle Poste, ndr) insieme a passaporto e copia del permesso scaduto. La Ce ha accettato e comunicato ufficialmente questo riconoscimento agli Stati membri”. “Gli stranieri in attesa di rinnovo di permesso di soggiorno che escono dall'Italia, dunque – prosegue il resoconto - potranno passare anche dagli Stati dell'area Schengen, ma solo dagli aeroporti, mentre restano esclusi altri mezzi di trasporto (treni, nave, auto). E' stato fatto notare come questo risolva il problema solo per un quinto degli immigrati”. Il problema segnalato dalla Uil è reale, ma la notizia, se confermata, è comunque di importanza notevole. Finora infatti il “cedolino” rilasciato dalla questura (poi sostituito dalla ricevuta delle Poste) consentiva di godere alcuni diritti solo sul territorio italiano. Con la ricevuta si poteva lavorare, chiedere un mutuo o un prestito, restare iscritti al servizio sanitario. Ma al di fuori dai confini dell'Italia quel documento era considerato carta straccia. Da alcuni anni a questa parte, una circolare annuale (resa permanente l'anno scorso da una direttiva del ministro dell'Interno) si limitava a consentire agli immigrati in attesa del rinnovo di lasciare l'Italia e rientrarvi a condizione di non transitare da altri Paesi dell'area Schengen neppure per uno scalo tecnico. La possibilità di far valere la ricevuta anche negli altri aeroporti europei è cruciale soprattutto per chi, come i cittadini capoverdiani o colombiani, non ha a disposizione voli diretti dall'Italia per raggiungere il Paese d'origine. Resta il problema di chi vorrebbe trascorrere le vacanze in un altro Paese Schengen, e quello di chi (come la maggioranza degli europei dell'Est) troverebbe economicamente più conveniente rientrare in patria via terra, in treno o più spesso in pullman. Ma quello annunciato è pur sempre un passo avanti. Fra l'altro, specifica la relazione Uil, “siamo stati informati che il ministero degli Esteri ha fatto una comunicazione ufficiale, tramite le proprie sedi diplomatiche, ai Paesi d'origine dei flussi migratori, agli aeroporti di quei Paesi ed alle compagnie aeree, del riconoscimento della ricevuta, in modo che i migranti non abbiano da soffrire problemi in sede di rientro in Italia”.

venerdì, agosto 03, 2007

Dichiarazione di presenza per soggiorni di breve durata

E' pronto il modulo standard da utilizzare per la "dichiarazione di presenza" che ha sostituito, a partire dal 2 giugno scorso, il vecchio permesso di soggiorno di breve durata. Adesso chi entra in Italia per visita, studio, turismo o affari e vuole restare meno di 90 giorni deve semplicemente compilare il modulo e consegnarlo alla frontiera o in questura entro 8 giorni dal suo arrivo. Resta l'obbligo del visto d'ingresso, se richiesto.

Il ministro dell'Interno Giuliano Amato ha firmato il 26 luglio il decreto ministeriale di applicazione delle nuove regole sui soggiorni di breve durata, entrate in vigore il 2 giugno scorso con la legge 68 del 2007. La legge, in attuazione di un obbligo dettato dalla normativa europea, ha abolito l'obbligo di richiedere un permesso di soggiorno per gli stranieri che si trattengono in Italia meno di tre mesi per visite, affari, turismo e studio.
Fermo restando il visto di ingresso nei casi in cui è richiesto, chi arriva in Italia per un soggiorno breve (sotto i 90 giorni) deve presentare soltanto:
1. una dichiarazione di presenza all'autorità di frontiera al momento dell'ingresso in Italia, se proviene da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen;
2. una dichiarazione di presenza da rilasciare al questore della provincia in cui si trova, entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, se invece arriva da un Paese che aderisce agli accordi di Schengen.
Chi non fa la dichiarazione di presenza, o la presenta oltre il limite di otto giorni, può essere espulso, come pure chi resta in Italia oltre la scadenza del visto d'ingresso.
Sarà possibile ritirare in tutte le questure i moduli standard di dichiarazione di presenza, predisposti dai tecnici del Viminale, con i dati necessari che sono quelli anagrafici, del passaporto, del visto d'ingresso e del motivo del soggiorno: lo straniero dovrò consegnarne una copia alle autorità di polizia e conservarne una con sé per attestare, se necessario, la regolarità del suo soggiorno.

Le novità intodotte riguardano inoltre la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana. Infatti, la ricevuta di presentazione della dichiarazione di presenza consentirà di richiedere l'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis".

mercoledì, luglio 18, 2007

Ritardi nel rilascio dei permessi di soggiorno in rinnovo

I dati forniti ieri dal Viminale ai sindacati lasciano poco spazio all'ottimismo. La situazione dei permessi di soggiorno non si sblocca, i fortunati che dopo aver chiesto il rinnovo hanno già messo in tasca un documento finalmente valido sono solo il 6% del totale. Dall'11 dicembre a oggi sono state presentate agli uffici postali 821mila domande di rinnovo, eppure i permessi elettronici consegnati sono appena 50mila. Rimane inoltre altissimo il numero di domande ferme perché "anomale" (per omissioni, errori o casistiche ancora non contemplate dal software che le gestisce ecc.), che sono ben 281mila. Tutto questo mentre i cittadini stranieri hanno sborsato 70 euro a domanda, cioè la bellezza, finora, di 57 milioni di euro.

Intanto, nonostante la direttiva e le circolari che hanno dato pieni diritti a chi attende il rinnovo, ci sono aziende che si rifiutano di assumere senza un permesso valido, così come stranieri che non tornano in patria per paura che le autorità locali, vedendo il documento scaduto, non li facciano più rientrare in Italia.

Ieri il ministero dell'Interno ha assicurato altri aggiustamenti alla macchina dei rinnovi e un monitoraggio più completo in vista di un altro incontro con le parti sociali.

È inoltre in arrivo una nuova circolare, emanata insieme ad altri ministeri (come Solidarietà sociale, Esteri, Salute), che ribadirà l'equiparazione tra ricevuta della domanda di rinnovo e permesso valido in tante situazioni, come l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale o il rinnovo di un contratto di lavoro.
Per il momento è escluso che a mettere i puntini sulle i sia un decreto legge. Forse preoccupato che i numeri in parlamento non permettano poi la conversione (ma siamo sicuri che il centrodestra si opporrebbe a una norma di buonsenso?), il governo pare intenzionato ad attendere i tempi lunghi della più generale riforma dell'ìmmigrazione per riscrivere il Testo Unico anche solo lì dove parla della validità del permesso di soggiorno.

Queste risposte sembrano deludere la richiesta di "un segno di discontinuità" e di "misure immediate" avanzata ieri dai sindacati. "L'arretrato è troppo grande, servono secondo noi provvedimenti d'urgenza per equiparare la richiesta del permesso a un vero e proprio permesso temporaneo" dice Guglielmo Loy, responsabile immigrazione della Uil. "Se non c'è una decisione radicale difficilmente si risolverà, seppur parzialmente, il problema. Serve un atto più coraggioso".

È stato intanto rimandato a venerdì l'incontro tra Cgil, Cisl e Uil e il ministro Ferrero, previsto inizialmente per ieri pomeriggio. Sul tavolo ci saranno i flussi d'ingresso, quelli lentissimi del 2006 e quelli, mai partiti, del 2007.

Un'altra situazione critica per la quale, come per i permessi, non si intravedono vie d'uscita a breve.

lunedì, luglio 09, 2007

Amato: «Scuciamo troppi soldi agli immigrati»

«Scuciamo dalle tasche degli immigrati una quantità di soldi inammissibile. Settanta euro per rinnovare il permesso di soggiorno sono un vero salasso per gli extracomunitari, che sono davvero disperati e che contestano questo assalto alle loro tasche già vuote e ai loro bilanci spesso impossibili per la precarietà spesso del lavoro». Lo ha detto il ministro dell'Interno, Amato.
«Io mi sono trovato a gestire una convenzione già firmata tra ministero dell'Interno e Poste italiane - ha detto Amato - che definisce l' impegno delle Poste per trattare queste domande. Le Poste hanno fatto anche investimenti per questo, ma alla fine chi paga è l'extracomunitario. Settanta euro per rinnovare il permesso di soggiorno sono troppi: chi ha una famiglia di quattro persone e deve rinnovare i permessi, spende 280 euro. Una cifra che spesso significa mezzo stipendio, quando lo stipendio c'è: davvero troppo».

venerdì, luglio 06, 2007

Ritardo nel rilascio dei permessi di soggiorno

Pubblichiamo un articolo tratto da Metropoli de "La Repubblica" riguardante i ritardi nel rilascio dei permessi di soggiorno con la nuova procedura del KIT postale. Purtroppo, anche per quanto concerne la Questura di Como, i permessi stanno subendo ritardi ingiustificabili e, come Ufficio Stranieri della CISL, ci stiamo impegnando a livello locale per cercare di ridurre i disagi dei cittadini stranieri che vivono nella nostra provincia. Collegatevi al nostro blog per ulteriori aggiornamenti.
Sit-in e manifestazioni in tutta Italia segnalano il malcontento degli immigrati per i ritardi nel rinnovo dei permessi di soggiorno. La protesta di Treviso ha ricevuto la solidarietà del sindacato di polizia Siulp. A Roma, Cgil Cisl e Uil organizzano due presidi davanti al Viminale e al ministero della Solidarietà sociale (quest'ultimo sul tema del Decreto flussi). La convenzione con Poste italiane sarà al centro oggi di un question-time alla Camera con il ministro dell'Interno Amato. Lettera dei patronati alla direzione Immigrazione.

ROMA - Si moltiplicano in tutta Italia le iniziative di protesta per i disagi causati dal nuovo sistema di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno all'ufficio postale. Il tema sarà al centro questo pomeriggio alle 15.30 di un question time al ministro dell'Interno Amato. Con le manifestazioni invece si comincia domani, venerdì 6 luglio, a Roma con il sit-in organizzato dalla Focsi (Federazione delle organizzazioni e comunità straniere in Italia) di fronte alla sede del ministero dell'Interno. L'appuntamento è alle 12 in piazza dell'Esquilino – Santa Maria Maggiore. L'obiettivo – spiega un comunicato – è “denunciare di nuovo la suddetta convenzione e il dannoso ritardo nel rilascio e nel rinnovo del permesso di soggiorno per tutti coloro che ne hanno fatto richiesta”. Ma la giornata, cui sono invitati sindacati, associazioni e tutti i cittadini, “sarà anche un'occasione per raccogliere idee da proporre a chi di competenza per trovare una soluzione alternativa”. A Treviso invece i tre sindacati confederali, insieme alle associazioni di immigrati della provincia, hanno organizzato una manifestazione pubblica sabato 7 luglio. L'appuntamento è alle 15.30 in piazza Vittoria. Lo scopo è portare all'attenzione delle forze politiche, locali e nazionali, il disagio causato da attese lunghissime e “costi esorbitanti”. Sono stati invitati la prefettura, la Provincia, i sindaci, l'Anci, i partiti, le associazioni imprenditoriali e del volontariato. “Chiediamo – spiegano i sindacati – si vada oltre l'indignazione e si destinino risorse economiche e umane per applicare la legge e ridare dignità a milioni di persone”. La manifestazione ha ricevuto la solidarietà del sindacato di polizia Siulp, che si dice “moralmente vicino agli immigrati”. Per il segretario serenale di Treviso Carlo Furlanetto “la situazione è insostenibile sia per lo straniero sia per il poliziotto che lavora all'ufficio immigrazione”.
Intanto è già in programma, per martedì 17 luglio, una iniziativa nazionale consistente in due sit-in di fronte ai ministeri dell'Interno e della Solidarietà sociale. Quello davanti al Viminale inizierà alle 10.30, il secondo invece sarà alle 15.30 in via Fornivo. La protesta promossa da Cgil, Cisl e Uil ha lo scopo di chiedere al governo un forte segno di discontinuità nelle sue politiche sull'immigrazione. Se la manifestazione all'Interno ha il solito scopo di denunciare il ritardo nel rinnovo dei permessi, quella alla Solidarietà sociale si concentra invece sul problema dei nulla osta all'assunzione legati al Decreto flussi (decine di migliaia di assunzioni perse o ritardate), ma riguarda anche l'assenza di un nuovo Decreto per il 2007, che – scrivono i sindacati – “si configura come un vero e proprio blocco dell'ingresso regolare in Italia”.
I responsabili Immigrazione dei tre sindacati, in due lettere rivolte ai ministri Amato e Ferrero, illustrano le ragioni della protesta e chiedono di essere ricevuti ai ministeri, insieme a rappresentanti degli stranieri, per testimoniare la gravità della situazione. La convenzione con Poste italiane per il rinnovo dei permessi di soggiorno sarà al centro oggi pomeriggio di un question-time con il ministro dell'Interno Giuliano Amato, che verrà illustrato in diretta televisiva dal presidente dei Comunisti italiani Pino Sgobio. La domanda al ministro Amato è “se non ritenga di dover disdire immediatamente la convenzione con le Poste, dati gli alti costi che i cittadini devono sostenere a fronte di un servizio inadeguato e carente, che contribuisce comunque a determinare una percezione dell'accoglienza umiliante e distorta per i migranti”. E se non ritenga urgente “predisporre, in tempi certi, il passaggio delle competenze ai Comuni, prima dei due o tre anni” di cui si è sempre parlato”.
Fra i diversi appelli rivolti al ministro Amato e ai dirigenti del Vimiale per trovare rapide soluzioni al problema, va segnalata anche una lettera aperta inviata il 3 luglio dal Cepa (il Centro patronati che riunisce Inas Cisl, Inca Cgil, Ital Uil e patronato Acli). Nel messaggio i patronati, coinvolti in prima linea nell'assistenza ai cittadini stranieri che devono rinnovare il permesso di soggiorno, chiedono al prefetto Angela Pria (della direzione centrale per l'Immigrazione) la convocazione urgente del tavolo tecnico di confronto istituito presso il ministero, per segnalare i problemi rilevati a livello nazionale. Nella lettera, il presidente del Cepa Giampiero Bonifazi segnala inoltre che “le proposte di aggiornamento della procedura elaborate dal nostro gruppo tecnico non sono state finora neanche discusse”.
(5 luglio 2007)

giovedì, giugno 28, 2007

Rientri estivi con il cedolino

Anche chi attende il rinnovo del permesso di soggiorno potrà tornare in patria per le vacanze estive. Torna a ribadirlo il ministero dell'Interno con una circolare, in cui si ripete anche che la ricevuta delle Poste ha lo stesso valore (e garantisce gli stessi diritti) del vecchio "cedolino". Una seconda circolare consente ai genitori che hanno figli fino a 14 anni di ottenere anche per loro un documento di viaggio provvisorio.
Agevolazioni per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che intendono lasciare l'Italia nel periodo estivo. Le prevedono due circolari del ministero dell'Interno.
La prima, firmata il 16 giugno, stabilisce che i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, possono partire temporaneamente dall'Italia e farvi regolare rientro anche se in possesso della sola ricevuta di Poste italiane (che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno). Basterà esibire la ricevuta di Poste, il passaporto in corso di validità o altro titolo di viaggio equipollente e il permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduto. La circolare ricorda, inoltre, che la ricevuta degli uffici postali ha la stessa validità del cedolino che prima era rilasciato dalle questure e consente allo straniero di godere degli stessi diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno.
La seconda circolare, firmata ieri, riguarda i figli minori di 14 anni che sono iscritti sul permesso di soggiorno dei genitori. In presenza di una specifica richiesta, le questure provvederanno a concedere al genitore straniero un permesso di soggiorno cartaceo, provvisorio, con validità limitata a seconda delle esigenze prospettate, sul quale sarà iscritto il figlio minore, che permetterà così anche ai ragazzi di lasciare temporaneamente il territorio nazionale e farvi rientro.
(Metropoli-La Repubblica, 28/06/2007)

Il Governo approva la Amato-Ferrero

Il Consiglio dei ministri ha dato ilvia libera al disegno di legge che modifica la Bossi-Fini. Ora il testo, che aveva già ricevuto a metà giugno l'approvazione della conferenza Stato-Regioni, passa al Parlamento. Se sarà approvato, il governo dovrà varare entro un anno un decreto di attuazione. Le principali novità sono già note: Decreto flussi triennale, introduzione dello sponsor che faccia da garante per un immigrato, programmi di rimpatrio per rendere effettive le espulsioni; superamento dei Cpt.
Il Consiglio dei ministri ha dato il primo via libera al disegno di legge delega che modifica la disciplina dell'immigrazione. Il provvedimento (la cosiddetta Amato-Ferrero), approvato una prima volta dal Consiglio dei ministri lo scorso 24 aprile, è poi andato all'esame della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città, che lo scorso 14 giugno ha espresso il proprio parere positivo. Il disegno di legge, che praticamente non ha subito modifiche, è quindi tornato a Palazzo Chigi, dove il Consiglio dei ministri lo ha definitivamente approvato. Ora il testo sarà trasmesso al Parlamento.
Il Decreto flussi da annuale diventa triennale, ci sarà una corsia preferenziale per l'ingresso di 'talenti', uno sponsor potrà far entrare per lavoro gli immigrati, espulsioni più efficaci incentivando la collaborazione dell'immigrato, i Cpt attuali vengono radicalmente superati. Queste le principali novità del disegno di legge delega che modifica la legge Bossi-Fini:
DECRETO FLUSSI TRIENNALE - Entro 12 mesi il Governo dovrà adottare un decreto legislativo per l'attuazione della riforma. Tra le prime novità del provvedimento è la durata del decreto flussi, che fissa le quote di stranieri da ammettere in Italia: da annuale diventerà triennale, in modo da avere una "programmazione più realistica e corrispondente alle necessità di medio-lungo periodo"; si darà inoltre maggiore chiarezza alle imprese ed alle famiglie interessate all'impiego di manodopera straniera; si aiuteranno le amministrazioni coinvolte a semplificare le procedure. Ci sarà comunque la possibilità di rivedere annualmente i flussi.
DISCO VERDE PER I TALENTI - La riforma introduce poi un canale privilegiato per l'ingresso in Italia di lavoratori altamente qualificati, al di fuori delle quote fissate per i flussi. In particolare, ci la concessione 'veloce' di un permesso di soggiorno aperto della durata massima di 5 anni per i talenti nei campi della ricerca, della scienza, della cultura, dell'arte, dell'imprenditoria, dello spettacolo e dello sport.
LO SPONSOR-GARANTE - Lo sponsor potrà far entrare per lavoro in Italia immigrati fornendo garanzie di carattere patrimoniale sul loro sostentamento e sul loro eventuale rimpatrio. Si consentirà così allo straniero di entrare regolarmente in Italia per cercare lavoro ed al datore di lavoro di assumere dopo aver impiegato in prova il lavoratore. Potranno svolgere il ruolo di sponsor enti e organismi istituzionali, associazioni imprenditoriali e professionali.
ESPULSIONI EFFETTIVE - Per rendere effettive le espulsioni il provvedimento punta a cercare la collaborazione dell'immigrato.Vengono così introdotti programmi specifici di rimpatrio volontario e assistito, ai quali potranno accedere gli immigrati che collaborano alla propria identificazione. Il cardine del nuovo sistema è il Fondo nazionale rimpatri, destinato a finanziare i programmi di rimpatrio volontario. Chi aderisce godrà di una riduzione dei tempi di divieto di reingresso.
CPT SUPERATI - Il nuovo modello di espulsioni, prevede il Viminale, farà calare il numero di soggetti destinati ai Centri di permanenza temporanea e assistita, agevolando un progressivo svuotamento di queste strutture. I Centri non dovranno essere più un proseguimento del carcere in altra forma: ci saranno infatti nuove procedure per identificare gli stranieri ed espellerli senza passare per il Cpt. Gli stranieri in condizioni di bisogno saranno invece accolti in strutture diverse dagli attuali Centri: si tratterà di strutture di accoglienza vera e propria, non a carattere detentivo e la permanenza sarà limitata. Ci sarà poi un limitato numero di Centri per l'esecuzione dell'espulsione destinati al trattenimento degli stranieri da espellere che si sono sottratti all'identificazione. I Centri saranno infine trasparenti: vi potranno entrare le autorità politiche, le associazioni ed i giornalisti.
VOTO ALLE AMMINISTRATIVE - In direzione dell'integrazione, il provvedimento concede infine il diritto di voto alle elezioni amministrative agli stranieri con Carta di soggiorno, che in base alla nuova normativa si può ottenere dopo cinque anni di residenza regolare in Italia.
(Metropoli-La Repubblica, 28/06/2007)

venerdì, giugno 22, 2007

Modalità di soggiorno in Italia per cittadini comunitari

Il diritto di ingresso e soggiorno nel territorio italiano da parte di cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari è attualmente regolato dal D.Lgs. n.30/07, attuativo della direttiva europea 2004/38/CE, entrato in vigore lo scorso 11 aprile. Ogni cittadino comunitario che risiede sul territorio nazionale gode dello stesso trattamento previsto per i cittadini italiani e tale beneficio si estende anche ai familiari extracomunitari, che siano titolari del diritto di soggiorno.
Ai fini del riconoscimento dei diritti in materia d'ingresso e soggiorno sono considerati familiari del cittadino comunitario:
- il coniuge;
- il partner che abbia contratto un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato Membro equiparata dalla legge italiana ad un matrimonio;
- i figli del cittadino comunitario o del coniuge (o del patner) di età inferiore a 21 anni o a carico;
- gli ascendenti diretti a carico del cittadino comunitario o del coniuge (o del patner).
L'ingresso degli altri familiari non rientranti nelle categorie suddette, ma comunque a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel Paese di provenienza, oppure del patner con cui il cittadino comunitario possa dimostrare una relazione stabile attraverso una certificazione rilasciata dallo Stato Membro d'appartenenza, deve essere agevolato.
Il cittadino comunitario e i familiari comunitari, al fine del loro ingresso, devono essere in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio.
I familiari extraUe devono invece, oltre ad avere un passaporto in corso di validità, possedere un visto di ingresso nei casi in cui questo è richiesto che deve essere rilasciato gratuitamente e con priorità.
Soggiorno inferiore a tre mesi
Per soggiorni inferiori a tre mesi non sono previste condizioni o formalità: è sufficiente che i cittadini dell'Ue e i familiari comunitari siano in possesso del documento di identità valido per l'espatrio. Questo vale anche per i familiari extracomunitari che devono avere, qualora richiesto, anche il visto di ingresso.
Soggiorno superiore a tre mesi
Il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi è riconosciuto solo al:
- Lavoratore subordinato o autonomo.
- Studente iscritto presso un istituto pubblico o riconosciuto dallo Stato per la frequenza di un corso di studi o di formazione professionale che dispone di risorse economiche sufficienti per sé stesso e per i propri familiari e possiede un'assicurazione sanitaria che copre tutti i rischi nel territorio nazionale;
- cittadino comunitario che dispone di risorse economiche sufficienti per sé stesso e per i propri familiari e possiede un'assicurazione sanitaria che copre tutti i rischi nel territorio nazionale (residenza elettiva);
Per la quantificazione delle risorse sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente in euro 5.061,68 per il 2007 tenendo anche conto del numero delle persone conviventi con il cittadino comunitario. Il diritto di soggiorno è, in questi casi, riconosciuto anche ai familiari che abbiano fatto ingresso o abbiano raggiunto il cittadino comunitario nel territorio italiano.
Per un soggiorno superiore a tre mesi, il cittadino comunitario è tenuto a richiedere l'iscrizione anagrafica, presso il comune di dimora presentando la documentazione attestante:
- l'attività lavorativa subordinata o autonoma (nel caso di comunitario lavoratore);
- l'iscrizione presso una scuola pubblica o privata paritaria (nel caso di comunitario studente);
- risorse economiche sufficienti al sostentamento proprio e dei propri familiari (es. buste paghe, estratti conti bancari, rendite);
- la copertura sanitaria;
Anche i familiari dei cittadini Ue che decidono di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi devono richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di dimora presentando:
- passaporto o documento di identità validi, nonché il visto di ingresso quando richiesto nel caso di familiari extracomunitari;
- la documentazione attestante la parentela e la situazione di familiare a carico (riguardo a quest'ultima situazione è ammessa la dichiarazione sostitutiva);
- l'attestazione della richiesta d'iscrizione anagrafica presentata dal cittadino comunitario può essere omessa, poiché presente già agli atti del Comune stesso.
I familiari extraUe prima di richiedere l'iscrizione anagrafica devono presentare richiesta di rilascio della Carta di soggiorno in Questura e solo dopo aver ottenuto tale Carta possono procedere all'iscrizione presso il Comune. E' comunque possibile presentare la richiesta al Comune prima dell'ottenimento della Carta di soggiorno ma la procedura di iscrizione verrà ultimata solo a seguito del rilascio del titolo di soggiorno da parte della Questura.
Il Comune deve rilasciare immediatamente un'attestazione che contenga l'indicazione del nome del richiedente e del luogo di dimora. Le richieste di iscrizioni anagrafiche presentate dai familiari extracomunitari sono trasmesse a cura degli uffici comunali alla Questura competente per territorio.
Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. Il diritto di soggiorno permanente viene meno, in ogni caso, per assenze di oltre due anni consecutivi dal territorio nazionale.

martedì, gennaio 02, 2007

Bulgari e Rumeni cittadini neocomunitari dal 1° gennaio 2007

Dal 1° gennaio 2007 Romania e Bulgaria sono diventati Paesi membri dell´Unione Europea e, così come previsto dall´18 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, i loro cittadini, godranno del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e in Italia non saranno più sottoposti alla disciplina normativa prevista dal Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n. 286.
Pertanto, i cittadini rumeni e bulgari, già esentati dall´obbligo del visto per soggiorni turistici (fino ad un massimo di 90 giorni) non dovranno munirsi di visto neanche per gli altri motivi di ingresso (lavoro, famiglia, studio).
Per l´ingresso di tali cittadini è sufficiente il possesso di un documento di identità o di un passaporto, in corso di validità. Il diritto alla libera circolazione è altresì riconosciuto ai componenti del nucleo familiare del cittadino dell´Unione. Con la Romania sono stati instaurati, da tempo, rapporti di collaborazione attraverso specifici accordi bilaterali, in diversi settori quali il contrasto all´immigrazione clandestina e alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al commercio di auto rubate e alla falsificazione dei documenti.
I cittadini, rumeni e bulgari dal 1° gennaio 2007, cittadini neo comunitari, possono entrare liberamente in Italia e potranno, se in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 54/2002, richiedere la carta di soggiorno alle Questure competenti, direttamente, o tramite gli uffici postali. In caso di loro arrivo in Italia in provenienza diretta dalla Romania (via aerea), sono assoggettati a controlli minimi all´atto dell´ingresso nel territorio nazionale, quali l´accertamento di identità della persona e la verifica della validità e l´ autenticità dei documenti di viaggio. Come previsto dall´art. 7 del Regolamento CE n. 562/2006, i cittadini dell´Unione possono essere sottoposti a controlli non sistematici, attraverso la consultazione delle banche dati, nazionali ed europea. Il diritto di ingresso può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica. I predetti cittadini, nel caso in cui facciano ingresso in Italia attraverso un altro Stato membro, che applica l´Accordo di Schengen, non saranno assoggettati invece ad alcun controllo di frontiera neanche minimo. Tale è il caso ad esempio dei cittadini rumeni e bulgari che faranno ingresso in Italia in provenienza dall´Austria.
Dal 1° gennaio gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti di cittadini rumeni e bulgari si intendono cessati. Si procederà, quindi, alla revoca dei provvedimenti di espulsione già adottati per violazione della normativa in materia di immigrazione, ad eccezione di quelli disposti dalla Autorità Giudiziaria e per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello stato. L´allontanamento del cittadino dell´Unione è consentito solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, previo parere vincolante di un´apposita Commissione (artt. 7 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica, 18 gennaio 2002, n. 54). La sola esistenza di condanne penali non può “automaticamente” giustificare l´adozione di provvedimenti di allontanamento. La giurisprudenza della Corte di Giustizia richiede inoltre la sussistenza di una condotta che rappresenti un pericolo grave, attuale e concreto dei beni sopra indicati.
In proposito, il Consiglio dei Ministri, in data 10 novembre u.s. aveva approvato uno schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell´Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Tale provvedimento prevede, altresì, la possibilità per il Prefetto di adottare un provvedimento di allontanamento del cittadino dell´Unione che non soddisfi più le condizioni richieste per l´esercizio del diritto di soggiorno dell´interessato (quali l´esser diventato un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante), mentre il Ministro dell´Interno è competente per l´adozione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, in relazione a comportamenti che rappresentino una minaccia reale e attuale.
Per quanto riguarda l´accesso al mercato del lavoro, il Governo (seduta del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2006), analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell´U.E, ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, per il periodo di un anno, prima di liberalizzare completamente l´accesso al lavoro subordinato, mentre rimane privo di alcuna limitazione il lavoro autonomo. Il regime transitorio prevede l´apertura immediata nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.
Ugualmente è prevista l´apertura immediata per il lavoro stagionale.
Per tutti i restanti settori produttivi, l´assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con una procedura semplificata attraverso la presentazione, mediante spedizione postale (raccomandata a/r), da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l´Immigrazione della Prefettura competente di una richiesta di nulla osta utilizzando l´apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sui siti internet del Ministero dell´Interno (
www.interno.it) e del Ministero della Solidarietà Sociale (www.welfare.gov.it).Lo Sportello Unico per l´Immigrazione della provincia ove sarà svolta l´attività lavorativa, previa verifica delle condizioni contrattuali da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, provvede al rilascio del nulla osta, che dovrà essere presentato dal lavoratore alla Questura per la richiesta della carta di soggiorno direttamente o tramite gli uffici postali.

mercoledì, dicembre 13, 2006

Informazioni nuove procedure di rinnovo PDS

Pubblichiamo alcune indicazioni utili circa la nuova procedura di rinnovo/primo rilascio del PDS/CDS.
  1. Innanzitutto, il primo PDS per motivi di lavoro o di famiglia va richisto direttamente allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Como e non tramite il KIT che si ritira in Posta.
  2. Il PDS elettronico non è ancora operativo nella nostra provincia per cui non occorre ancora compilare il bollettino per il pagamento dei 27.50€.
  3. I documenti richiesti per il rinnovo sono quelli già chiesti con la vecchia procedura, tutti da fotocopiare in formato A4 e da inserire nella busta che va consegnata APERTA all'Ufficio Postale dove l'impiegato provvederà al controllo e all'identificazione.

Nel caso in cui decidiate di affidarvi al Patronato per la disbriga delle pratiche, occorrerà consegnare tutta la documentazione necessaria all'Operatore INAS il quale provvederà alla trasmissione telematica della pratica.

Per maggiori informazioni potete comunque rivolgervi all'Ufficio Stranieri ANOLF (031/296227) o all'INAS (031/307089).

Simona, Francesca, Elisa

Nuovi KIT

I KIT disponibili da giovedì scorso presso gli Uffici Postali NON SERVONO PER LA REGOLARIZZAZIONE DI STRANIERI PRESENTI IRREGOLARMENTE SUL TERRITORIO ma per il rinnovo del permesso di soggiorno o per il primo rilascio di PdS e carta di soggiorno.
La busta con la banda verticale verde/gialla è per i cittadini extraUE mentre quella con la banda blu è per i cittadini UE.
Per la compilazione dei KIT potete rivolgervi al nostro ente di Patronato INAS di via Rezzonico a Como o in tutte le altre sedi INAS presenti in provincia.
Simona, Francesca, Elisa

mercoledì, dicembre 06, 2006

ATTENZIONE! Nuove procedure per rinnovo permesso

Da lunedì 11 dicembre le richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno non si presenteranno più in Questura, ma negli uffici postali abilitati.
La nuova procedura, sviluppata dal Ministero dell'Interno in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Poste Italiane S.p.A. e gli Istituti di Patronato, ha l'obiettivo di semplificare e migliorare il processo di erogazione del servizio e non ha precedenti in Europa per dimensione e complessità.
Per ritirare il kit contenente la modulistica, i cittadini stranieri potranno recarsi presso uno dei 14.000 Uffici Postali presenti su tutto il territorio nazionale. La domanda potrà essere consegnata, invece, in uno dei 5.332 Uffici Postali abilitati.
Per la compilazione delle domande i cittadini stranieri possono avvalersi del supporto qualificato e gratuito dei Patronati e dei Comuni coinvolti, tra cui anche il nostro Patronato INAS-CISL di Como, via Rezzonico 34/A e di tutti gli altri Uffici INAS presenti nella provincia di Como.
L'ampliamento della rete di distribuzione ed accettazione delle istanze sugli Uffici Postali, la gestione innovativa e moderna della fase pre-istuttoria con lo sviluppo di una complessa piattaforma tecnologica per lo scambio di dati tra le strutture coinvolte, nonché la possibilità di usufruire di servizi informativi di supporto per lo straniero, consentiranno di snellire e velocizzare l'intero iter amministrativo. Inoltre, è previsto il rilascio in formato elettronico dei permessi di durata superiore ai 90 giorni e l'invio di una convocazione tramite raccomandata che consentirà di ridurre i tempi di attesa presso le Questure.
Con l'obiettivo di aumentare la disponibilità e l'accessibilità delle informazioni sulla nuova procedura, sono stati appositamente sviluppati i seguenti canali informativi:
1) Il Portale Immigrazione (www.portaleimmigrazione.it), che fornisce tutte le informazioni necessarie sulle procedure di rilascio e di rinnovo del titolo di soggiorno. Un'importante novità è la possibilità di verificare lo stato di avanzamento della propria pratica tramite un'area riservata accessibile con UserID e la password riportati sulla ricevuta di accettazione dell'istanza rilasciata dall'operatore postale. Il Portale inoltre fornisce l'elenco degli Uffici Postali, dei Patronati e dei Comuni coinvolti nella gestione delle istanze di richiesta;
2) Il Call Center, sviluppato e gestito in collaborazione con l'ANCI, è disponibile gratuitamente attraverso un numero verde (800.309.309) ed è stato realizzato nelle cinque lingue più parlate dagli immigrati in Italia (Arabo, Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo)

Nuove norme su ricongiungimenti e carta di soggiorno

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 1° dicembre in via definitiva le nuove norme su ricongiungimenti e carta di soggiorno. Due decreti legislativi varati quest'estate erano tornati sul tavolo del governo dopo i pareri delle commissioni parlamentari, e quando arriveranno in Gazzetta ufficiale introdurranno diverse novità nella vita degli stranieri in Italia.
1. Ricongiungimenti
Il cittadino straniero regolarmente residente in Italia non avrà più bisogno di dimostare che il figlio minore rimasto all'estero è a suo carico per farlo venire in Italia. Sarà anche più facile riabbracciare i genitori: basterà dimostare che sono a proprio carico. La Bossi-Fini prevede invece che si possa chiedere il ricongiungimento solo per i genitori a carico che non hanno altri figli nel Paese d'origine.
Diventano più flessibili anche le norme sull'idoneità dell'alloggio: basterà che rispetti basterà i requisiti stabiliti dalla Asl per l'abitabilità, indipendentemente dai metraggi richiesti dalle leggi regionali in materia.
Viene anche data la possibilità di lavorare ai genitori che accompagnano un figlio in Italia perché si sottoponga a delle cure mediche: oggi, non avendo un permesso di soggiorno valido per stipulare un contratto di lavoro, vanno quasi inevitabilmente a ingrossare l'esercito del sommerso.
Per rifiutare revocare o non rinnovare il permesso di soggiorno a chi ha chiesto il ricongiungimento non basterà la mancanza dei requisiti (reddito, alloggio ecc.), ma andranno considerati i vincoli familiari, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e i legami con il Paese d´origine. D'altra parte, la domanda di ricongiungimento potrà essere respinta per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di un Paese con il quale l´Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne.
Viene infine disciplinato il ricongiungimento dei rifugiati, che può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per tutti gli altri cittadini stranieri. I rifugiati non dovranno però dimostare la disponibilità di un alloggio né dei requisiti economici richiesti negli altri casi.
2. Carta di soggiorno
Il decreto recepisce, in ritardo, una direttiva europea (2003/109/CE) dedicata allo status dei cittadini di paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo".
Secondo le indicazioni dell'Unione europea, i cittadini extracomunitari che soggiornano regolarmente in un Paese membro da almeno 5 anni possono richiedere lo status di "soggiornanti di lungo periodo", venendo per molti versi equiparati ai cittadini degli altri stati dell'Ue. Tra i benefici principali ci sono il rilascio di un titolo di soggiorno di lungo periodo, come appunto la carta di soggiorno, e la possibilità di spostarsi liberamente, anche per lavorare, in tutti i Paesi dell' Unione che hanno recepito la direttiva.
Come già previsto dall'attuale normativa, per chiedere la carta di soggiorno bisognerà dimostrare di percepire reddito non inferiore all´assegno sociale annuo.
Chi presenta la richiesta anche per i familiari, dovrà dimostrare l'idoneità dell'alloggio in cui vivono, in base ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l´edilizia residenziale pubblica o ai requisiti igienico-sanitari accertati dalla Asl competente per territorio.
La Carta non verrà rilasciata ai cittadini stranieri ritenuti pericolosi per l´ordine e la sicurezza pubblica.

società civile

la società civile è composta da quelle associazioni e movimenti che più o meno spontaneamente intercettano e intensificano la risonanza suscitata nelle sfere private di vita dalle situazioni sociali problematiche, per poi trasmettere questa risonanza, amplificata, alla sfera politica. il nucleo della società civile è costituito da una rete associativa che istituzionalizza - nel quadro di una "messa in scena" di sfere pubbliche - discorsi miranti a risolvere questioni d'interesse generale... una vitale società civile può svilupparsi solo nel contesto di una cultura politica liberale, nonchè sulla base di un'intatta sfera privata. essa può dunque fiorire solo in un mondo di vita già razionalizzato. in caso diverso sorgono dei movimenti populistici che difendono alla cieca le tradizioni ossificate d'un modo di vita minacciato dalla modernizzazione capitalistica.
(j. habermas)